venerdì, Marzo 29, 2024
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Arriva il bonus di 80 euro, ecco come fare per ottenerlo

80euro

ROMA- Chi, nel 2014, avrà percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato fino a 26mila euro si vedrà riconosciuto da maggio il bonus da 80 euro (o una quota) previsto dal decreto Renzi. Il bonus sarà applicato automaticamente dai sostituti d’imposta (cioè il datore di lavoro) e, in mancanza di sostituto – nel caso, per esempio, delle colf – potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto.  Per il diritto al credito si fa riferimento al reddito complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. I redditi percepiti, tuttavia, dovranno produrre un’imposta lorda residuale dopo l’applicazione della detrazione per reddito di lavoro dipendente. Dal beneficio resteranno fuori i cosiddetti incapienti, ma non quando l’imposta negativa sia dovuta ad altre detrazioni, per esempio quelle per carichi di famiglia.

Sono queste le indicazioni principali diffuse ieri dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di risolvere i molti dubbi legati all’applicazione in tempi rapidi del
provvedimento. Il termine di maggio per l’erogazione del bonus è perentorio: lo slittamento a giugno sarà possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni.  Nel documento l’Agenzia ricorda che per la verifica dell’incapienza vanno applicate le nuove detrazioni in vigore dal 1° gennaio: ne deriva che è escluso dal bonus chi vanta retribuzioni e/o compensi sino a 8.145,32 euro. Diverso il discorso se l’imposta viene azzerata dall’applicazione di altre detrazioni (come quelle per i familiari a carico): in tali casi il bonus spetta comunque.

Se i beneficiari lavoreranno l’intero anno, riceveranno il bonus completo di 640 euro, suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d’anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell’anno. L’importo del credito spettante verrà determinato sulla base delle informazioni già in possesso del sostituto. In quest’ottica, il reddito annuo sarà presunto in base a una proiezione che tenga conto di tutte le somme erogate nell’anno dal medesimo sostituto.  Il diritto al bonus andrà verificato mensilmente e il recupero delle somme erogate da parte del sostituto avverrà attraverso le ritenute fiscali disponibili nel mese, comprese le addizionali Irpef, l’imposta sostitutiva calcolata sui premi di produttività e il contributo di solidarietà. Se le ritenute risultano insufficienti, nel caso di un ulteriore credito il sostituto potrà utilizzare anche i contributi previdenziali (che non andranno versati). Il sostituto dovrà dare indicazione nel Cud e nel 770 del credito riconosciuto e della compensazione eseguita, secondo modalità da definire. Poiché il sostituto d’imposta riconoscerà il bonus basandosi sui dati in suo possesso, spetterà al beneficiario comunicare tutte le informazioni da cui possa evidenziarsi il venir meno del diritto al credito affinché si possa procedere a recuperare le somme  corrisposte ma non dovute.  Tale recupero potrà essere effettuato nei periodi di paga seguenti a quello in cui sono state fornite le notizie aggiuntive e comunque in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. In ogni caso, l’Agenzia ricorda che il credito fruito ma non spettante, non recuperato dal sostituto, va restituito dal contribuente utilizzando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).   Dovranno utilizzare la dichiarazione dei redditi per fruire del credito anche coloro che, pur avendone diritto, non lo hanno ricevuto in quanto il rapporto di lavoro è cessato prima del mese di maggio 2014.  Il credito, infine, è esente da contributi e imposte (addizionali comprese) e non incide
sul calcolo dell’Irap delle aziende.

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