venerdì, Aprile 19, 2024
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Quando il bancomat ‘mangia’ la carta: ecco chi paga i danni

E’ l’incubo di ogni correntista: ritirare i soldi allo sportello bancario con il bancomat e vedere la propria carta ‘risucchiata’ dall’apparecchio. Ma che succede se ci si accorge di essere stati vittime di una truffa e non di un malfunzionamento dell’apparecchio? Nel caso di utilizzazione illecita da parte di terzi del bancomat trattenuto dallo sportello automatico, e ai fini della valutazione contrattuale della banca, questa non può sottrarsi all’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, anche se il correntista non le segnala tempestivamente.

E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 806/2016 della Corte di Cassazione che, come ricorda ‘Studio Cataldi’, ha riguardatoun correntista che dopo aver provato a prelevare dallo sportello, si era accorto che l’apparecchio aveva trattenuto la carta, mostrando la scritta ‘sportello fuori servizio’. Dopo aver contattato subito il vicedirettore della banca, che lo aveva rassicurato a tornare il giorno seguente, il correntista si era accorto che ignoti avevano prelevato oltre 7mila dal proprio conto corrente e che la banca non riusciva piĂą a trovare la carta di debito.

Il correntista aveva così citato in giudizio la banca, ma la sua domanda era stata rigettata con l’asserzione che non essendo stata eseguita regolare comunicazione entro 48 ore, come prescritto dalle condizioni generali di contratto, il prelievo indebito era da ascriversi alla responsabilitĂ  del correntista stesso. Grazie alle telecamere si era poi arrivati alla conclusione che il titolare del bancomat era stato truffato da uno sconosciuto, che dopo aver manomesso l’apparecchio si era avvicinato al correntista con la scusa di aiutarlo e aveva memorizzo il codice pin.

Per i giudici d’appello, il correntista non era stato prudente perchĂ©, oltre ad aver digitato il codice davanti a un estraneo, non aveva bloccato la carta servendosi del numero verde. La decisione è stata però ribaltata dai giudici della Cassazione, secondo i quali non erano state eseguite indagini sul comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, codice Civile.

Richiamando i precedenti in materia, la Corte si è così espressa: “Ai fini della valutazione della responsabilitĂ  contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestivitĂ  della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari”.

“La diligenza posta a carico del professionista – si legge ancora nella sentenza – ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”.

Nel caso in esame, la corte territoriale non aveva indagato su alcuni fronti, dall’omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello mediante le telecamere all’indicazione generica del vice direttore di tornare il giorno dopo, e quindi il ricorso è stato accolto. (ADNKRONOS)

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