giovedì, Aprile 25, 2024
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Ferie non godute: cosa fare entro il 30 giugno

Estate, tempo di vacanze per molti lavoratori dipendenti che fino al 30 giugno potranno fruire delle ferie maturate del 2014. Come ricorda il portale ‘laleggepertutti.it’, ogni anno si maturano 4 settimane di ferie, delle quali 2 vanno godute entro l’anno e le altre due entro i 18 mesi successivi. Se entro il 30 giugno prossimo vanno godute le ferie maturate nel 2014, cioè del secondo anno precedente, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2015, andranno godute entro il 30 giugno 2017.

Ma cosa accade se il datore di lavoro non dovesse concedere le ferie? Oltre a pagare la contribuzione su queste ferie, che siano fruite o meno, il datore può essere sottoposto a sanzioni amministrative che vanno da 100 a 4.500 euro. Nello specifico, si va a 100 euro a 600 euro nella generalità dei casi, da 400 a 1.500 euro, se la violazione coinvolge più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni, da 800 a 4.500 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni. In questa ipotesi non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venisse sospeso per malattia, infortunio, maternità o assenze assimilabili, nel corso dei 18 mesi, viene sospeso anche il decorso del termine di fruizione delle ferie, sino alla durata dell’assenza, e il termine ricomincia a decorrere dal giorno in cui il dipendente riprende a lavorare. Il contratto collettivo applicato, inoltre, può prevedere un termine superiore ai 18 mesi per il godimento delle ferie, ma occorre che la funzione di queste assenze, atta a consentire un pieno recupero psico-fisico al dipendente, non risulti snaturata.

Tuttavia, queste sanzioni non possono essere applicate per il mancato godimento delle ferie ulteriori alle 4 settimane: si tratta di un periodo aggiuntivo, eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato, che può essere anche sostituito da un’indennità. Nel caso in cui le ferie maturate eccedano le due settimane e non siano state godute entro il 30 giugno del secondo anno successivo, il datore di lavoro deve sommare alla retribuzione imponibile di luglio anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non realmente corrisposto.

Non si tratta di una monetizzazione delle ferie, vietata salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o se le ferie eccedono le 4 settimane, in quanto queste devono comunque essere fruite dal lavoratore. Nel 2016, quindi, l’azienda deve pagare i contributi sulle ferie non godute maturate nel 2014 (compresi i periodi eccedenti le 4 settimane monetizzati) entro il 20 agosto, cioè assieme alla contribuzione di luglio. Le eccezioni riguardano i casi in cui il termine di 18 mesi sia sospeso per impedimento del lavoratore (malattia, infortunio, maternità, etc.) e i casi in cui il termine di 18 mesi sia differito dalla contrattazione collettiva. (adnkronos)

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