giovedì, Aprile 25, 2024
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Assegno di maternità: ecco a chi spetta

Assegno di maternità: cos’è, a chi spetta e come fare per ottenerlo? L’assegno di maternità Comune è un contributo che l’Ente locale di residenza mette a disposizione delle mamme disoccupate.

Possono usufruire di questa agevolazione – si legge sul portale di informazione giuridica laleggepertutti.it – le mamme disoccupate e casalinghe senza lavoro da un anno e mezzo, sia italiane che straniere con carta di soggiorno in regola. Per ricevere l’assegno è necessario avere un reddito ISEE non superiore alla soglia stabilita ogni anno, per l’anno in corso perciò non deve essere superiore a 16.955,95 euro annui. Per presentare la domanda è necessario essere residenti nel Comune presso cui si presenta la richiesta.

L’imprto dell’assegno di maternità Comune varia a seconda degli aggiornamenti dell’Istat, per adesso l’importo si aggira intorno ai 338,69 euro al mese fino a un massimo di 5 mesi.

Per presentare la domanda ci si può sia rivolgere a un Caf oppure, se si vuole provvedere da soli, è necessario compilare un modulo apposito e trasmetterlo online attraverso il sito dell’Inps tramite un Pin da richiedere anticipatamente presso gli uffici dell’Istituto Nazionale di Previdenza. La domanda si deve presentare nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, o, in caso di adozione, entro i 6 mesi dalla data in cui il bambino entra a far parte del nucleo familiare.

L’assegno di maternità Comune non va confuso con l’assegno di maternità Stato, che invece spetta alle mamme lavoratrici e precarie. Quest’ultimo ammonta a un totale di 338,89 euro al mese per 5 mesi al massimo, ed è riservato alle mamme (ma anche ai papà) che abbiano almeno uno di questi requisiti:

– aver versato almeno 3 mesi di contributi per maternità nei 9 mesi prima del parto e negli ultimi 18 mesi;

– essere disoccupate o in mobilità o cassa integrazione ma aver lavorato per almeno 3 mesi, e tra il momento di perdita del lavoro e il parto non devono passare più di 9 mesi;

– essere state licenziate, ma aver lavorato per almeno 3 mesi, e aver lasciato il lavoro dai 18 ai 9 mesi prima del parto;

– usufruire della gestione separata, con 3 mesi di contributi versati nell’anno precedente al congedo obbligatorio. (adnkronos)

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