sabato, Ottobre 12, 2024
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Assegno sociale 2017: ecco tutti i requisti per ottenerlo

I cittadini che versano in condizioni economiche disagiate e che sono sprovvisti di redditi superiori alle soglie previste annualmente dalla legge possono usufruire dell’assegno sociale. Per il 2017, ricorda Studio Cataldi resta ferma la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni stabilita per l’anno 2016, determinata in misura pari a 0,0 dall’1 gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Pertanto, i valori provvisori del 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016: le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016. Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale, dunque all’assegno sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. Il sostegno economico potrà essere concesso a partire dal compimento di 65 anni e 7 mesi di età, a cittadini italiani che risiedono stabilmente in Italia e si trovano in stato di bisogno economico. Ai sensi della Legge Fornero, dal prossimo anno il requisito anagrafico per ottenere l’assegno sarà fissato in 66 anni e 7 mesi di età.

Per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, mentre per i cittadini extracomunitari serve la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Si richiede, inoltre, per tutti, la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale .L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene effettuata annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. La misura massima dell’assegno è pari a 448,07 euro al mese per 13 mensilità e per l’anno 2017 il limite di reddito personale previsionale è pari ad 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se coniugato. Tuttavia, il valore dell’assegno decresce se aumenta il reddito dell’interessato o del coniuge.

Hanno diritto all’assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno. Hanno, invece, diritto all’assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Nel calcolo del reddito, ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale, si considerano i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’Irpef al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, compresi quelli esenti da imposta, a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, soggetti a imposta sostitutiva e provenienti da terreni e fabbricati, pensioni di guerra, rendite vitalizie, assegni alimentari e pensioni a invalidi civili. Non si computano, invece, ai fini dell’attribuzione dell’assegno: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi, l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918 e, infine, gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

La verifica reddituale viene compiuta annualmente dall’Inps, che procederà poi a liquidare definitivamente la misura l’anno successivo. La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso del codice pin dispositivo rilasciato dall’Istituto, dal percorso Servizi online. In alternativa è possibile contattare il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico oppure avvalersi di patronati e intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi. (adnkronos)

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