sabato, Ottobre 5, 2024
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Ritiro patente dopo i 60 anni? Ecco la verità

Dopo i 60 anni di età scatta il ritiro della patente“. E’ questa la falsa notizia rimbalzata nei giorni scorsi in rete, che ha creato allarmismo tra gli utenti, in particolare tra gli automobilisti ultrasessantenni. Alla base della bufala, spiega ‘Studio Cataldi‘, riguardante l’approvazione di un disegno di legge che prevede il ritiro della patente di guida a chi ha più di 60 anni, ci sarebbero presunte indagini statistiche secondo cui, dopo questa fascia d’età, non si avrebbe più sufficiente lucidità e prontezza di riflessi, tanto da essere in aumento il numero di sinistri compiuti da ultrasessantenni.

In realtà, la legge consente di prolungare la validità della patente di guida anche agli anziani, solo con verifiche più rigorose circa l’accertamento dei requisiti fisici e psichici. Il Codice della Strada, art. 126 ‘Durata e conferma della validità della patente di guida’ afferma che le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni, ma qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età, sono valide per cinque anni, mentre per chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Ancora, le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età.

Anche al compimento dell’ottantesimo anno di età, i titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 della norma summenzionata, possono rinnovare la validità della patente posseduta ogni due anni, sempre previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.

Tale accertamento può essere effettuato anche da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del ministero della Salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(Adnkronos)

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