Fino a 12mila euro per coloro che non riescono a pagare l’affitto. E’ quanto prevede il Decreto delle Infrastrutture del 30 marzo 2016 che ha destinato quasi 60milioni di euro ai “morosi inconsapevoli” ovvero gli inquilini che non riescono a pagare il canone di locazione perché in situazione di indigenza. In particolare – recita l’art. 2 del decreto – per “morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare“. Vediamo, nel dettaglio, chi può beneficiare del contributo e le condizioni che determinano la morosità incolpevole.
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – CONDIZIONI
La morosità incolpevole si verifica, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, nei seguenti casi: – perdita del lavoro per licenziamento; – accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; – cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; – mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; – cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; – malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – REQUISITI DEI BENEFICIARI
Il decreto definisce anche i criteri per l’accesso ai contributi. Spetterà al comune, nel consentire l’accesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie verificare che il beneficiario: – abbia un reddito I.S.E. non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26mila euro; – sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; – sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; – abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il comune deve verificare altresì che né il richiedente né i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituisce criterio preferenziale la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne, di un minore, ovvero di soggetto con invalidità accertata almeno al 74% o in carico ai servizi sociali o alle Asl per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. A questo punto gli inquilini beneficiari potranno accedere ai contributi che avranno un importo massimo non superiore ai 12mila euro pro capite. (adnkronos)