Un genitore non può pubblicare sui social network foto dei figli minorenni senza il consenso dell’altro genitore, e le foto che sono già in rete vanno immediatamente rimosse. Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova con una sentenza del giudice Mauro Bernardi riguardante il caso di due coniugi separati in cui il padre aveva richiesto la revisione dell’accordo sull’affido dei bambini e la loro residenza con la madre. Nel ricorso l’uomo ha sottolineato il fatto che la madre, a cui erano affidati i due figli (uno di tre anni e mezzo e un altro di un anno e mezzo) aveva deciso di pubblicare le loro foto sul web. Il padre si era opposto e, quando le ha viste ancora sui social network, è ricorso al giudice. Il quale ha ordinato alla madre di non pubblicare più in rete le foto dei suoi figli e di rimuovere tutte quelle già presenti, richiamandosi all’articolo 10 del codice civile sulla tutela dell’immagine, ad alcuni articoli del decreto legislativo 196 del 2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sulla convenzione di New York, ratificata dall’Italia nel 1991, sulla tutela dei minori e sul regolamento dell’Unione Europea del 2016 che entrerà in vigore l’anno prossimo. «L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi – scrive il giudice – in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini» non potendo , inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno «con procedimenti di fotomontaggio», ne tragga «materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati». Nonostante questo il giudice non ha ritenuto di modificare l’accordo sui figli.