martedì, Marzo 19, 2024
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Coronavirus, bozza decreto: stop ai mutui e alle rottamazioni, quarantena sarà malattia

Il governo lavora alacremente al decreto con le misure economiche per contrastare l’emergenza coronavirus. Il pacchetto di norme era atteso in Consiglio dei ministri già domani, ma non è escluso che la riunione – che non è stata mai ufficialmente convocata – subisca un rinvio. “Appena il dl sarà pronto, lo porteremo in Cdm. Per ora si lavora a pancia bassa”, dice una fonte di governo coinvolta nella stesura del provvedimento. L’unica certezza, al momento, è che l’asticella dei 12 miliardi che si stimava in questi giorni sarà spostata più avanti.  Più mascherine, più risorse per la sanità, e cassa integrazione per tutti. E la quarantena equiparata alla malattia per i dipendenti privati, ma con i costi a carico dello Stato e non di Inps e datori di lavoro.

Ecco le misure in arrivo:


AMMORTIZZATORI SOCIALI
– Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. E’ quanto prevede una bozza del dl coronavirus ter. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, “possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale ‘emergenza Covid-19’, per un periodo massimo di nove settimane”. L’articolato in esame prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell’attività lavorativa conseguente l’emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (Cigo e Fondi di Solidarietà).

STOP AGENZIA ENTRATE E ROTTAMAZIONI  – Dovrebbero anche essere sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). Definito lo stop dei versamenti, dei contributi e delle ritenute arriverà per filiere maggiormente colpite dall’epidemia. Ci sarà poi la sospensione dei versamenti Iva (la prossima scadenza è lunedì 16 marzo), delle ritenute e dei contributi per i contribuenti fino a 400.000 di fatturato per prestazioni di servizi e 700.000 nel caso di cessioni di beni. Verrà sospeso anche il pagamento delle rate della rottamazione e del saldo stralcio.

CONGEDO PARENTALE – “Per l’anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”, ai genitori lavoratori di figli sino a 14 anni “è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a 10 giorni, senza riduzione della retribuzione; se tali giorni di congedo vengono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, essi sono incrementati di ulteriori cinque giorni”. E’ quanto si legge in una bozza del dl coronavirus ter. Tale disposizione, si rileva, “si applica, cessato lo stato di emergenza, anche ai congedi del personale sanitario e tecnico necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, da usufruire comunque entro il 2020. Nel caso di famiglie monogenitoriali, all’unico genitore viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni”.

All’altro genitore del figlio del personale sanitario e tecnico, ovvero di ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid- 19, “viene riconosciuto un periodo di congedo straordinario pari a quindici giorni”. La disposizione, si sottolinea nella relazione illustrativa, “si è ritenuta necessaria in ragione del fatto che le misure sulla sospensione dell’attività lavorativa, disposta a causa dell’emergenza, non si applicano al personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni. Per questa ragione si è ritenuto che possa essere agevole per il nucleo familiare con figli, che non devono frequentare la scuola nel periodo interessato, che il genitore, non impegnato per il suo lavoro nell’attività emergenziale, possa restare a casa per la cura dei figli. Quest’ultima disposizione, contenuta nel terzo comma, è limitata al periodo di durata dello stato di emergenza che impegna in prima linea il personale sanitario”.

BONUS BABY-SITTING – Per il 2020 “è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a 14 anni di età per l’acquisto di servizi di baby-sitting per fare fronte agli oneri relativi alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” si legge nella bozza. “Nel caso di famiglie monogenitoriali il cui genitore appartiene alla categoria del personale sanitario ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del Covid-19, il bonus è aumentato a 1000 euro”. La misura, si legge nella relazione illustrativa, “mira supportare le famiglie in difficoltà che a causa della sospensione scolastica, la cui durata dipenderà dal decorso dello stato emergenziale, non possono attendere alla cura quotidiana dei figli”.

BONUS CAREGIVER – “Per l’anno 2020 è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 500 euro a favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per fare fronte agli oneri di cura non professionale di persone non autosufficienti” si legge nella bozza. La stessa norma prevede, infatti, che il caregiver familiare – si legge nella relazione illustrativa – è colui che “assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento”.

NASPI E DIS-COLL – Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal primo gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, “i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni”. Per le domande di NASpI e Dis-Coll presentate oltre il termine ordinario “è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro”. Inoltre “sono altresì ampliati di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità”.

Secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l’indennità di disoccupazione spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica, si legge nella relazione illustrativa, “si stimano di entità assolutamente trascurabile”.

FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA – “Estesa, stante la grave situazione di crisi economica che sta derivando dall’epidemia di coronavirus che rischia di ingenerare effetti deleteri anche sul mercato del lavoro, l’operatività del Fondo di solidarietà mutui prima casa (che consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui ipotecari) anche all’ipotesi di ‘sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito'”.

INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola. Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. La norma proposta nella bozza del dl coronavirus “proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, al primo giugno 2020”. Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all’interno dello stesso anno, “non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica”, si legge nella relazione illustrativa.

RISORSE PER STRAORDINARI MEDICI E INFERMIERI – Per l’anno 2020, “sono incrementate le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19” si legge in una bozza del dl coronavirus che è stata visionata dall’Adnkronos Salute.

RISORSE PER APPARECCHIATURE E MASCHERINE– Per assicurare “la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità nel periodo di emergenza Covid-19, Invitalia è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici” e “i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari”.

REQUISIZIONE PRESIDI SANITARI E BENI MOBILI – Fino al termine dello stato di emergenza “il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati” si legge nella bozza. “La requisizione in uso può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza”.

MEDICI E INFERMIERI MILITARI – Per contrastare e contenere il diffondersi del “virus Covid-19, è autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno”. Nel decreto si parla di: “a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo”.

ISS – “Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell’emergenza Covid-19 – si legge – ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell’Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000”.

ASSUNZIONI A MINISTERO DELLA SALUTE – “Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie”, legate a Covid-19, “il Ministero della salute è autorizzato ad assumere 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione”.

“Il Ministero della salute è altresì autorizzato ad assumere, in deroga, 30 unità di personale non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario amministrativo mediante mobilità volontaria o utilizzo di idonei in graduatorie concorsuali in vigore presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all’area III”.

CONTRATTI CON STRUTTURE PRIVATE – Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 “le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie” sono “autorizzate a stipulare contratti con strutture private non accreditate”. Inoltre “al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COvid-19”, le strutture “private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture”. I contratti stipulati “cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020”.

OSPEDALI TEMPORANEI – Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento,”aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell’emergenza Covid-19″. E questo “sino al termine dello stato di emergenza” è scritto nella bozza.

“I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente”. E ancora, “la presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate”.

ASSUNZIONI ALL’INAIL– L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) “è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici” si legge nella bozza del dl coronavirus ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6.961.500 euro per l’anno 2020, si legge nella relazione tecnica, “si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali”. (adnkronos)

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