sabato, Aprile 20, 2024
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Coronavirus, pendolari possono spostarsi. Sì alla spesa in altro Comune se supermercato è più vicino

I pendolari potranno continuare a spostarsi da un Comune all’altro quotidianamente. E sarà anche possibile uscire dal proprio Comune per fare la spesa se il punto vendita più vicino alla propria abitazione sia nel territorio del Comune limitrofo. Con una circolare inviata ai prefetti e ai capi delle forze dell’ordine e dell’Esercito, il capo di gabinetto del ministero dell’Interno Matteo Piantedosi chiarisce alcuni interrogativi che erano sorti dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto che vieta gli spostamenti da un Comune all’altro se non per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o di estrema urgenza. La circolare chiarisce ora che, tra questi, “rimangono consentiti i movimenti che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”. Ed ecco due esempi-scuola: “Rientrano in tale casistica – spiega Piantedosi – gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale o gli spostamenti per l’approvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino o accessibile alla propria abitaziond sia ubicato nel territorio di altro Comune”. Resta confermato, naturalmente, che qualsiasi spostamento all’interno dello stesso Comune è consentito sempre e solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Per quel che riguarda, invece, le nuove limitazioni alle attività produttive, la circolare di Piantedosi richiama ancora una volta il ruolo dei prefetti a cui viene chiesto avviare tempestivamente un confronto con Regioni, Comuni e Camere di Commercio per una ricognizione dei siti produttivi. Piantedosi sottolinea che restano consentite tutte le attività indicate come indispensabili per i servizi essenziali già previste dal precedente decreto e che le nuove disposizioni “non introducono una forma di preventiva autorizzazione da parte dei prefetti”. Le attività dunque sono autorizzate a proseguire regolarmente fino a quanto dai prefetti non dovesse arrivare una diversa valutazione e un’eventuale sospensione. Chiarito ancora che le attività professionali non sono sospese ma restano ovviamente soggette alle regole del distanziamento. (fonte repubblica.it)

circolare_dpcm_23_marzo_2020_rev_def_5  8 (LEGGI E SCARICA LA CIRCOLARE DEL VIMINALE)

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