CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Il concorso è valido: il Tar Campania annulla la determina del Comune di Cicciano che aveva bloccato la procedura selettiva per un posto di funzionario di polizia locale. La prova scritta, contestata da un candidato per non essere stata svolta in modalità digitale, non risulta viziata: “La modalità analogica è legittima, se garantita l’imparzialità”, scrivono i giudici. Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto “illegittima” la determina numero 48 del 30 gennaio 2025 con cui il responsabile unico del procedimento del Comune aveva deciso di non approvare gli atti del concorso, nonostante la regolarità della procedura e la conclusione di tutte le prove previste.
LO STOP IMPROVVISO – La selezione era stata avviata con determina dirigenziale il 13 giugno 2024. Il bando prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte (una teorica e una pratica) e un colloquio orale. Il ricorrente, dopo aver superato tutte le fasi con il punteggio più alto, si era visto prima indicato come vincitore e poi escluso dalla graduatoria a causa della decisione dell’amministrazione comunale di annullare l’intera procedura. A giustificare il provvedimento era stata una diffida ricevuta da un altro candidato, che lamentava presunte irregolarità nella modalità di svolgimento della prova scritta, in quanto non informatizzata.
“NESSUNA IRREGOLARITA'” – I giudici del Tar Campania (presidente e relatore Anna Pappalardo) hanno smontato punto per punto le motivazioni addotte dall’ente di corso Garibaldi. Secondo quanto si legge in sentenza “l’utilizzo della modalità “analogica” per le prove scritte non può essere considerato illegittimo, se non espressamente escluso dal bando o dalla normativa di riferimento. La preferenza per strumenti informatici, prevista dalla normativa sul pubblico impiego, non rappresenta un obbligo in mancanza di specifiche attrezzature fornite dall’Ente”. “Le modalità di anonimato – si legge – delle prove sono state rispettate, attraverso l’utilizzo di codici a barre e buste sigillate, senza che vi fosse alcuna lesione della trasparenza o parità di trattamento tra i candidati. La revoca è stata decisa solo dopo l’espletamento completo della selezione, nonostante il Comune fosse già da tempo a conoscenza della diffida. Un comportamento che il Tar ha definito “contraddittorio” e lesivo del principio di conservazione dell’azione amministrativa. Le note dell’Ispettorato per la funzione pubblica, richiamate nella determina di annullamento, non hanno valore vincolante e dunque non potevano giustificare l’adozione di un provvedimento così drastico”.
I MOTIVI DEL TAR – Il Tar ha evidenziato che, in presenza di irregolarità non decisive e in un contesto in cui l’intera procedura si era svolta nel rispetto delle norme sostanziali, non è ammissibile un annullamento in autotutela che penalizzi i candidati meritevoli. “L’interesse pubblico prevalente – è scritto nella sentenza – non è quello di annullare indiscriminatamente procedure regolari, ma di garantire il buon andamento dell’amministrazione anche attraverso il rispetto delle legittime aspettative dei partecipanti”.
LE CONSEGUENZE – Con l’annullamento della determina impugnata, il tribunale ha quindi riconosciuto la legittimità dell’intera procedura concorsuale. Il Comune di Cicciano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di 1.000 euro ciascuno.