martedì, Luglio 15, 2025
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“Sostegno negato a minore con autismo grave”, Tar condanna ministero e scuola nel Nolano

NAPOLI (Nello Lauro)Con una sentenza emessa in forma semplificata il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto un ricorso presentato da due genitori, difesi dall’avvocato Anna Maria D’Arienzo, contro l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e un Istituto Comprensivo del Nolano. La vicenda ruota intorno alla grave disabilità certificata della figlia minore – affetta da disturbo dello spettro autistico in forma severa, riconosciuta come portatrice di handicap in situazione di gravità ex articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 – per la quale l’Asl Napoli 3 aveva prescritto 30 ore settimanali di sostegno scolastico, corrispondenti all’intero monte orario delle lezioni. L’istituto scolastico, invece, con provvedimento dirigenziale del 24 ottobre 2024, aveva assegnato soltanto 18 ore di sostegno, senza motivazione idonea e senza tener conto del Piano Educativo Individualizzato (Pei) e della prescrizione medico-specialistica. I genitori si sono rivolti al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento e il ripristino dell’integralità del diritto all’istruzione.

“SOSTEGNO RIDOTTO SENZA MOTIVAZIONE”– Il Tar ha rilevato che la riduzione delle ore è stata fondata unicamente su limiti di organico e vincoli di spesa, ma non è stata supportata da una valutazione tecnica delle esigenze formative della minore. A tal riguardo, si richiama un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: le esigenze di bilancio non possono prevalere sul diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità, come sancito anche dalla Corte Costituzionale. In sede cautelare, con ordinanza n. 2448/2024, il Tar aveva già ordinato alla scuola di integrare le ore di sostegno, decisione che è stata eseguita solo a gennaio 2025, a quattro mesi dall’inizio dell’anno scolastico, dopo la notifica del ricorso.

DANNO ESISTENZIALE RICONOSCIUTO – Oltre alla soccombenza virtuale dell’amministrazione scolastica – cioè il riconoscimento implicito della fondatezza delle ragioni dei ricorrenti – il Collegio ha ritenuto fondata anche la domanda risarcitoria. Secondo i giudici amministrativi, la minore ha subito un danno non patrimoniale qualificabile come “danno esistenziale”, legato alla frustrazione del diritto all’istruzione, alla mancata inclusione scolastica e al disagio psicologico derivante dalla carenza di supporto didattico-educativo.

LA CONDANNA – Il Tar ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Istituto Comprensivo a versare alla famiglia un risarcimento forfettario ritenuto congruo in relazione al periodo di privazione del servizio (oltre 4 mesi) e alla gravità della patologia. Il Collegio ha anche condannato le amministrazioni resistenti al pagamento integrale delle spese di lite con attribuzione diretta all’avvocato Anna Maria D’Arienzo, in quanto dichiaratasi antistataria (cioè portatrice del diritto a ricevere il compenso per la difesa tecnica, senza doverlo cedere al cliente). La sentenza conferma l’obbligo per la pubblica amministrazione di rispettare le valutazioni dei Pei e delle autorità sanitarie e rappresenta un precedente giurisprudenziale importante per le famiglie di alunni con disabilità.

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