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Nola, la notifica alla moglie non basta: prescritti i debiti e cancellati pignoramenti

NOLA (alads) – Un vizio di notifica che vale più di un pignoramento. Con la sentenza numero 1688/2024, il tribunale di Nola – sezione Lavoro e Previdenza – ha annullato sette atti esattoriali per debiti contributivi nei confronti di un cittadino, riconoscendo la nullità delle notifiche effettuate soltanto alla moglie convivente e non al diretto interessato tramite raccomandata informativa. Il caso riguarda il signor L.G., destinatario di un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruoli previdenziali. L’uomo, assistito dall’avvocato Cristiano Ceriello, legale responsabile di Difesa Consumatori e Contribuenti e partner dello studio Libutti e Trotta, ha contestato la validità delle notifiche pregresse e sollevato eccezione di prescrizione. In giudizio, Concessionario e Ente creditore hanno sostenuto la correttezza degli atti, affermando che le comunicazioni erano state consegnate alla moglie convivente del contribuente. Tuttavia, il tribunale ha dato ragione alla difesa: la normativa (articolo 60 D.P.R. 600/1973 e Legge 892/1982) richiede che, in questi casi, venga sempre inviata una raccomandata informativa al destinatario principale. Mancanza che rende nulla l’intimazione e, di conseguenza, prescritti i debiti. La sentenza non solo ha annullato i sette atti esattoriali, ma ha anche condannato Concessionario ed Ente alle spese di giudizio. Un principio che assume valore generale: la notifica a familiari o conviventi, senza i dovuti adempimenti formali, non basta a rendere valido l’atto. “Troppo spesso – sottolinea l’avvocato Ceriello – Enti e Concessionari trascurano le garanzie procedurali a tutela dei cittadini. Opponendo per tempo gli atti, invece, è possibile far valere i propri diritti e ottenere giustizia”.

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