martedì, Maggio 12, 2026
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Congedo straordinario anche ai conviventi: la Corte tutela le famiglie di fatto

ROMA (nl- amda) – Non serve un certificato di matrimonio per prendersi cura di chi è fragile. E, soprattutto, non può essere il diritto a voltarsi dall’altra parte quando la vita reale corre più veloce delle formule giuridiche. Con la sentenza numero 197 del 2025, la Corte costituzionale compie un passo decisivo nella tutela delle persone con disabilità grave, riconoscendo piena dignità giuridica anche alle famiglie di fatto. I giudici della Consulta hanno dichiarato incostituzionale la disciplina che, fino al 2022, escludeva il convivente more uxorio dal diritto al congedo straordinario retribuito per l’assistenza a un familiare disabile. Una norma che, nella pratica, negava valore giuridico a legami affettivi e di cura profondi, quotidiani, spesso esclusivi. La vicenda nasce dal ricorso dell’Inps contro un lavoratore che aveva richiesto il congedo per assistere la propria compagna convivente, poi divenuta moglie. L’Istituto aveva riconosciuto il beneficio solo a partire dal matrimonio, considerando irrilevante l’assistenza prestata prima. Una distinzione formale che, secondo la Corte, non trova alcuna giustificazione nella realtà concreta delle relazioni familiari. Il nodo giuridico riguarda l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel testo vigente prima della riforma del 2022. All’epoca, il congedo straordinario – fino a due anni, con indennità pari all’ultima retribuzione – era riservato esclusivamente a coniugi, parenti e affini, lasciando fuori i conviventi di fatto. Una lacuna colmata dal legislatore solo successivamente, ma che nel frattempo aveva prodotto una discriminazione sostanziale. Secondo la Consulta, tale esclusione viola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Il congedo straordinario, chiariscono i giudici, non è una tutela del lavoratore, ma uno strumento posto a presidio del diritto fondamentale della persona con disabilità: il diritto alla salute e all’assistenza continuativa all’interno della propria comunità di vita e di affetti, indipendentemente dalla forma giuridica del legame. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza numero 213 del 2016, con cui era già stato riconosciuto al convivente di fatto il diritto ai permessi mensili retribuiti previsti dalla legge 104 del 1992. Congedi straordinari e permessi, sottolineano i giudici, condividono la stessa finalità: garantire la continuità delle cure in ambito familiare. Respinte anche le obiezioni dell’Inps sui costi per la finanza pubblica. Quando sono in gioco diritti fondamentali, ribadisce la Consulta, è il bilancio a doversi adeguare ai diritti, non il contrario. Il messaggio che arriva da Palazzo della Consulta è netto: chi si prende cura di una persona con disabilità non può essere discriminato perché non ha “formalizzato” il proprio legame. La dignità della persona fragile e la continuità dell’assistenza non possono dipendere da un atto notarile o da un certificato anagrafico. Non mancano, tuttavia, profili critici. La sentenza mette ancora una volta in luce il ruolo supplente della Corte costituzionale rispetto al legislatore, intervenuto solo dopo anni di inerzia normativa e a seguito di un contenzioso individuale, quando la discriminazione si era già prodotta. Inoltre, l’estensione retroattiva della tutela potrebbe aprire nuovi scenari di contenzioso e creare difficoltà applicative per Inps e datori di lavoro.

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