martedì, Maggio 12, 2026
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Peba obbligatorio per i Comuni: senza accessibilità condanne e risarcimenti

ROMA (alads – amda) – Non è solo una questione di scivoli, gradini o ascensori troppo stretti. Oggi l’assenza di accessibilità in una città può configurare una vera e propria forma di discriminazione. Il Peba, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, da strumento spesso dimenticato nei cassetti dei Comuni è diventato un obbligo giuridico stringente, la cui omissione può costare cara alle amministrazioni locali. A sancirlo non sono solo le risorse messe in campo dal Pnnr, ma soprattutto una giurisprudenza sempre più severa che riconosce l’accessibilità come un valore essenziale connesso alla dignità della persona. Introdotto negli anni Ottanta, il Peba è il documento con cui un Comune mappa il proprio territorio, individua gli ostacoli – fisici, sensoriali e cognitivi – e programma la loro rimozione con tempi e costi certi. Non serve soltanto a chi utilizza una sedia a rotelle o a chi è cieco o ipovedente: una città senza barriere è una città più sicura anche per anziani, genitori con passeggini, persone con disabilità cognitive e, in generale, per chiunque viva lo spazio pubblico con fragilità temporanee o permanenti. Per essere valido, il Peba deve nascere da un percorso preciso. Il primo passo è l’analisi dello stato di fatto: i tecnici comunali percorrono strade, edifici pubblici, uffici e piazze per mappare ogni ostacolo, dalle rampe mancanti ai semafori senza segnale acustico, dai percorsi tattili assenti per non vedenti agli ascensori non idonei. Fondamentale è anche il contributo dei cittadini, chiamati a segnalare le criticità quotidiane attraverso tavoli di confronto e consultazioni pubbliche. Segue poi la fase di progettazione degli interventi, in cui si individuano le soluzioni tecniche – come il livellamento di un marciapiede o l’installazione di un montascale – si stimano i costi e si stabiliscono le priorità, dando precedenza a scuole, ospedali e uffici pubblici. Ma non basta redigere un piano qualsiasi per “mettersi in regola”. Il Peba deve essere completo, coprire l’intero territorio comunale e includere tutte le tipologie di disabilità, non solo quelle motorie. Un piano frettoloso o parziale è illegittimo e può essere annullato. Anche perché il cittadino può chiedere il risarcimento del danno se dimostra che la mancanza del Peba o la sua cattiva attuazione gli impediscono di frequentare determinati luoghi o servizi. La svolta arriva dalle aule dei tribunali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26702/2025, ha ribadito che l’accessibilità è un valore strutturale essenziale, direttamente collegato alla dignità della persona. Ancora più incisiva l’ordinanza n. 17138/2024, che definisce la presenza di barriere architettoniche come una “discriminazione indiretta”. Un principio già affermato con la sentenza numero 3691/2020, secondo cui impedire l’accesso a un ufficio pubblico per la presenza di barriere costituisce discriminazione. Sul piano amministrativo, il Tar Lazio (sentenza n. 20867/2024) ha recentemente condannato un Comune ordinando il completamento del Peba entro 180 giorni, pena il commissariamento. I giudici hanno chiarito che un piano incompleto – ad esempio perché ignora le disabilità sensoriali – non è sufficiente per adempiere agli obblighi di legge. In questo nuovo scenario, il Peba non è più un atto formale, ma un vero e proprio banco di prova per la civiltà di un territorio. E per i cittadini diventa uno strumento concreto per far valere i propri diritti: oggi, una rampa mancante può non essere solo un disservizio, ma una violazione della dignità personale.

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