TARANTO (alads – amda) – C’è una distanza profonda tra una voce di bilancio e una vita segnata dalla disabilità. Una distanza che ora trova un riconoscimento chiaro nelle aule di giustizia. Con la sentenza numero 169 del 9 febbraio 2026, il Tar Puglia ha ribadito un principio destinato a incidere sulle prassi di molti enti locali: l’indennità di accompagnamento non è reddito, non è una risorsa da “recuperare” per coprire carenze finanziarie, ma un sostegno vitale legato a una condizione di gravissima disabilità. Il caso nasce a Taranto dove una donna totalmente invalida e non autosufficiente è ricoverata dal settembre 2023 in una residenza sanitaria assistenziale. Nel gennaio 2025, tramite il proprio amministratore di sostegno, chiede al Comune l’integrazione della retta prevista per chi non può sostenere autonomamente i costi della degenza. La risposta dell’amministrazione è negativa per tredici mesi. Secondo il Comune, gli arretrati dell’indennità di accompagnamento percepiti dalla donna sarebbero stati sufficienti a coprire le spese. Quelle somme – destinate per legge a compensare una grave inabilità – sono state considerate come reddito disponibile, quasi un “tesoretto” da utilizzare prima di accedere al contributo pubblico. I giudici amministrativi hanno annullato sia il provvedimento comunale sia il verbale dell’Unità valutativa multidimensionale dell’Asl di Taranto che imponeva il versamento diretto degli arretrati alla struttura sanitaria, condannando Comune, Asl e Regione al pagamento delle spese legali. Ma il cuore della decisione va oltre il singolo caso. Il parametro economico per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie resta esclusivamente l’Isee. Nessun ente locale può introdurre criteri alternativi o aggiuntivi. L’indennità di accompagnamento – ricordano i giudici – è una prestazione assistenziale esente da Irpef, finalizzata a sostenere chi versa in condizioni di gravissima inabilità. Non è reddito, non rientra nel calcolo Isee e non può essere utilizzata per ridurre o negare contributi. Per troppo tempo molte famiglie si sono viste contestare benefici o richiedere restituzioni sulla base di un’interpretazione che confonde sostegno e disponibilità economica. Come se l’indennità fosse una somma libera, anziché uno strumento minimo per affrontare una condizione permanente di non autosufficienza. La sentenza riafferma un principio fondamentale: le esigenze di bilancio non possono comprimere diritti costituzionalmente garantiti. I sostegni riconosciuti dallo Stato non possono essere svuotati della loro funzione attraverso meccanismi amministrativi che ne alterano la finalità. Il pronunciamento si inserisce in un orientamento già consolidato, ma assume oggi un forte valore simbolico. Ogni diniego fondato sull’inclusione dell’indennità di accompagnamento tra i redditi disponibili è illegittimo e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo. Significa che altre persone nella stessa situazione potranno far valere i propri diritti. Significa che i Comuni dovranno rivedere regolamenti e prassi. Significa, soprattutto, che la disabilità non può essere trattata come una semplice voce contabile.






