ROMA (alads-amda) – La Corte di Cassazione interviene con una pronuncia destinata a incidere profondamente sull’organizzazione delle scuole italiane: ridurre l’orario scolastico di un alunno con disabilità per l’assenza del docente di sostegno costituisce una discriminazione. Il diritto all’istruzione e all’inclusione, afferma la Suprema Corte, non può essere sacrificato di fronte a difficoltà organizzative, carenze di personale o limiti economici degli istituti. La decisione arriva con la sentenza numero 23363/2026, che accoglie il ricorso dei genitori di un bambino con una grave forma di autismo. Il caso riguardava una scuola dell’infanzia paritaria che, in assenza dell’insegnante di sostegno, disponeva sistematicamente l’uscita anticipata del bambino rispetto ai compagni. La Cassazione è netta: l’uscita anticipata viola il diritto fondamentale all’istruzione, compromette la piena inclusione e priva il bambino di attività didattiche, relazioni, socializzazione e crescita. La scuola, sottolineano i giudici, deve adeguare la propria organizzazione per garantire la permanenza dell’alunno con disabilità per l’intero orario previsto, esattamente come tutti gli altri studenti. La Corte chiarisce che il carattere discriminatorio della condotta sussiste anche se la famiglia non ha impugnato il Pei. Il diritto all’uguaglianza e all’inclusione non può dipendere da adempimenti procedurali. La sentenza ribadisce un principio spesso frainteso: il docente di sostegno non è un sorvegliante, né un accompagnatore individuale, ma un insegnante che favorisce la partecipazione dell’alunno alla vita della classe. Quando il docente termina il proprio orario, non viene meno l’obbligo della scuola di garantire la frequenza dell’alunno fino al termine delle lezioni. La responsabilità è collettiva, e coinvolge l’intera comunità scolastica: docenti curricolari, organizzazione interna, gestione delle risorse. La Cassazione stabilisce che non possono giustificare l’uscita anticipata: insufficienza delle ore di sostegno, carenza di personale, mancanza di risorse economiche e difficoltà nella gestione dell’alunno. Le scuole dovranno individuare soluzioni organizzative alternative, garantendo la frequenza completa. Se un alunno della primaria ha lezioni fino alle 16 e il docente di sostegno è presente solo fino alle 13, la scuola non può chiedere alla famiglia di ritirarlo in anticipo. Dovrà invece riorganizzare personale e attività per assicurare la sua permanenza fino al termine delle lezioni. La sentenza rappresenta un passo avanti decisivo: l’inclusione non è una concessione, ma un diritto fondamentale, che deve essere garantito in modo pieno ed effettivo, indipendentemente dalle difficoltà organizzative degli istituti.
Inclusione scolastica, svolta epocale della Cassazione: vietate uscite anticipate







