ROMA (alads – amda) – Per chi assiste un genitore con disabilità grave, la possibilità di lavorare vicino alla persona assistita può rappresentare una necessità concreta, spesso legata alla gestione quotidiana della cura e dell’assistenza. Ma, nel mondo della scuola, questa esigenza non si traduce automaticamente in un diritto assoluto a ottenere il trasferimento nella provincia desiderata. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23386 del 17 luglio 2026, che interviene sulla delicata questione della mobilità del personale scolastico e sull’applicazione dell’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992. Il principio affermato dalla Suprema Corte è chiaro: il docente che assiste un genitore con disabilità grave non può rivendicare una precedenza automatica e incondizionata nei trasferimenti definitivi tra province diverse. La norma riconosce al lavoratore la possibilità di scegliere, “ove possibile”, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita, ma tale previsione deve essere necessariamente coordinata con le esigenze organizzative dell’amministrazione e con i diritti degli altri lavoratori coinvolti nelle procedure di mobilità.
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un docente che assisteva un genitore con handicap grave e che aveva chiesto di beneficiare della precedenza assoluta nel trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2016/2017. Il docente aveva contestato la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità, sostenendo che l’assenza di una precedenza assoluta nei trasferimenti tra province diverse fosse incompatibile con le tutele garantite dalla legge 104/1992. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’appello avevano accolto le sue ragioni, ritenendo che la disciplina contrattuale non fosse conforme alla normativa sulla tutela delle persone con disabilità. Il Ministero dell’Istruzione ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che l’articolo 33 della legge 104 non attribuisce un diritto assoluto alla scelta della sede e che la contrattazione collettiva può disciplinare e graduare le diverse forme di tutela. La Cassazione ha accolto la posizione del Ministero.
Secondo i giudici di legittimità, l’espressione “ove possibile” contenuta nell’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 non è una formula priva di conseguenze. Al contrario, impone di considerare la situazione complessiva e di trovare un equilibrio tra interessi diversi: da una parte la tutela della persona con disabilità e le esigenze del familiare che presta assistenza; dall’altra le necessità organizzative dell’amministrazione, il funzionamento del servizio scolastico e i diritti degli altri dipendenti che partecipano alle procedure di mobilità. La semplice esistenza di un posto vacante, dunque, non sarebbe sufficiente a garantire automaticamente il trasferimento richiesto dal docente caregiver. Nel caso della scuola, inoltre, la mobilità coinvolge un sistema particolarmente complesso, nel quale devono essere valutati la distribuzione territoriale del personale, la successione delle diverse operazioni, le disponibilità effettive e le precedenze previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
La Cassazione ha ritenuto legittima la disciplina contenuta nel CCNI sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2016/2017. Il contratto, secondo la ricostruzione della Corte, non aveva eliminato le tutele previste per i caregiver, ma aveva previsto un sistema differenziato. Erano riconosciuti, tra gli altri strumenti di tutela, punteggi aggiuntivi, precedenze nei trasferimenti all’interno della stessa provincia e precedenze nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Non era invece prevista una precedenza nei trasferimenti definitivi da una provincia all’altra. Per la Suprema Corte, questa scelta rientrava nell’ambito della contrattazione collettiva e rappresentava un legittimo bilanciamento tra la tutela del lavoratore che presta assistenza e le esigenze organizzative del sistema scolastico.
La sentenza affronta anche il tema della discriminazione nei confronti dei lavoratori caregiver. Richiamando i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione distingue tra il divieto di discriminazione associata alla disabilità e il riconoscimento di specifici benefici nelle procedure di mobilità. Il fatto di assistere un familiare con disabilità, quindi, non comporta automaticamente il diritto a ottenere una precedenza assoluta nei trasferimenti. Nel caso esaminato, i giudici non hanno ravvisato una discriminazione diretta, dal momento che il docente non avrebbe ricevuto un trattamento deteriore proprio a causa dell’attività di assistenza prestata. Esclusa anche la discriminazione indiretta, poiché la disciplina della mobilità perseguiva, secondo la Corte, finalità organizzative legittime e proporzionate.
Un altro passaggio significativo riguarda gli accomodamenti ragionevoli. La Cassazione precisa che questi non possono essere ricavati automaticamente dalla disciplina generale della mobilità scolastica. La loro applicazione richiede una valutazione concreta della situazione individuale del lavoratore. Occorre, in particolare, verificare le modalità effettive con cui viene prestata l’assistenza, gli eventuali ostacoli incontrati dal docente nello svolgimento dell’attività lavorativa e la possibilità di adottare misure organizzative capaci di ridurre o eliminare tali difficoltà. Nel caso specifico, secondo la Corte, il docente si era limitato a contestare la validità generale della disciplina contrattuale, senza fornire elementi individuali sufficienti a giustificare l’adozione di uno specifico accomodamento ragionevole.
La sentenza prende in esame anche la disciplina più recente introdotta dal CCNI sulla mobilità 2025-2028, che ha ampliato le tutele riconoscendo al figlio caregiver la precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali. Ma, secondo la Cassazione, questa modifica non dimostra che tale diritto fosse già previsto dalla legge e che, quindi, dovesse essere riconosciuto anche in passato. Si tratta, piuttosto, di una nuova scelta della contrattazione collettiva finalizzata ad ampliare le tutele previste per i lavoratori caregiver. La nuova disciplina, pertanto, non avrebbe efficacia retroattiva e non renderebbe illegittimo il precedente sistema di mobilità. Anche oggi, comunque, la precedenza deve essere letta all’interno dell’intero sistema della mobilità scolastica e non si traduce, secondo il principio affermato dalla Corte, in un diritto assoluto e inderogabile.
Accogliendo il ricorso del Ministero, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda presentata dal docente. La pronuncia introduce così un principio destinato a interessare migliaia di lavoratori della scuola: la tutela prevista dalla legge 104/1992 per il docente caregiver non determina, di per sé, un diritto assoluto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali. La questione, tuttavia, non riguarda l’esistenza delle tutele per chi assiste una persona con disabilità, che restano riconosciute dall’ordinamento, ma le modalità con cui tali tutele devono essere bilanciate con il funzionamento complessivo del sistema della mobilità. Il principio indicato dalla Suprema Corte è dunque quello del bilanciamento: la tutela della persona con disabilità e del familiare che la assiste deve convivere con le esigenze organizzative dell’amministrazione e con i diritti degli altri lavoratori. Una decisione che riapre, inevitabilmente, il dibattito sul delicato equilibrio tra diritto all’assistenza, mobilità del personale scolastico e organizzazione del servizio pubblico.






