NAPOLI (alads – amda) – Il Tar Campania, sezione IX, con la sentenza numero 4792 del 30 luglio scorso, ha stabilito un principio destinato a incidere sulla gestione degli stalli di sosta personalizzati per persone con disabilità: il Comune può motivare il diniego richiamando il parere tecnico della commissione medico‑legale dell’Asl, senza dover svolgere una nuova istruttoria autonoma, purché tale valutazione sia stata formulata secondo criteri oggettivi e uniformi. La vicenda nasce dalla richiesta di un cittadino che aveva domandato l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, del Dpr 495/1992. Il Comune aveva respinto l’istanza recependo integralmente il parere negativo dell’Asl, che non aveva riscontrato i requisiti previsti dal regolamento comunale. Il ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto svolgere una valutazione autonoma, motivando più approfonditamente il diniego. Il Tribunale chiarisce che lo stallo personalizzato non è un diritto automatico derivante dal riconoscimento dell’invalidità civile o dello stato di handicap. Si tratta di una misura aggiuntiva, concessa solo quando ricorrono ulteriori presupposti: condizioni di invalidità che incidano concretamente sulla mobilità; assenza di parcheggi privati accessibili; abitazione situata in zone con alta densità di traffico e scarsità di posti disponibili. Lo stallo personalizzato è quindi una risorsa limitata, che richiede una valutazione selettiva e oggettiva. Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda i criteri utilizzati dalla commissione medico‑legale. Il Tar afferma che la valutazione non deve basarsi solo sulla diagnosi o sulla gravità della patologia, ma sulle effettive conseguenze sulla capacità di deambulazione e sull’autonomia. Per questo motivo è legittimo l’uso di parametri tecnici uniformi, come l’Indice di Barthel, che misura il grado di autonomia nelle attività quotidiane. L’impiego di criteri oggettivi garantisce uniformità di trattamento nell’assegnazione di una risorsa pubblica limitata. Il Tar chiarisce il rapporto tra amministrazione comunale e organi tecnico‑sanitari se il Comune recepisce integralmente il parere dell’Asl, il semplice richiamo a tale valutazione è sufficiente a motivare il diniego. Se il Comune intende discostarsi dal parere, deve fornire una motivazione autonoma e rafforzata. Il Comune non è tenuto a sostituirsi ai tecnici né a ripetere una valutazione medico‑legale. Il Tar esclude la violazione della legge 241/1990: il richiedente era stato informato dell’esito negativo della valutazione sanitaria e aveva potuto esercitare il diritto di accesso agli atti e presentare osservazioni. La pronuncia conferma un orientamento volto a valorizzare: il ruolo delle valutazioni tecnico‑specialistiche, la necessità di criteri uniformi e non discrezionali, la natura non automatica dello stallo personalizzato e l’equa distribuzione degli spazi pubblici disponibili. Una decisione che incide direttamente sulla gestione dei servizi comunali dedicati alle persone con disabilità e che chiarisce i confini tra valutazione tecnica e decisione amministrativa.
Stalli per disabili, la sentenza del Tar: lo stallo personalizzato non è automatico con l’invalidità






