martedì, Aprile 23, 2024
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La Corte costituzionale ‘boccia’ la Regione. Sommese deve scegliere: sindaco o consigliere regionale

Carmine Sommese
Carmine Sommese

di Paola Litto 

SAVIANO- La Consulta boccia la Regione e, indirettamente, mette Carmine Sommese di fronte ad una scelta: o fa il sindaco di Saviano o fa il consigliere regionale. Questo perché i giudici costituzionali hanno dichiarato illegittima la deroga posta dalla Regione al testo unico sugli enti locali, disponendo la non incompatibilità dei consiglieri regionali “supplenti”. Una legge “salva Sommese”, visto che il primo cittadino savianese è subentrato a Roberto Conte proprio come supplente.

La Corte costituzionale ha deciso in merito alla deroga alle previsioni di incompatibilità previste dall’articolo 65 comma 1 del decreto legislativo numero 267 del 200 introdotta dalla Regione Campania con legge numero 27/2012. L’art. 65, comma 1 stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale».

“Il divieto di cumulo, tra le cariche su indicate- scrivono i giudici della Cassazione-  stabilito in via di principio dalla legislazione statale è certamente  disatteso dalla norma regionale impugnata che reca, invece, l’opposta regola di esclusione di tali incompatibilità per i consiglieri regionali supplenti (sentenza n. 310 del 2011)”.

“Stante l’identità dei poteri attribuiti al consigliere regionale supplente- continua la Corte-  rispetto a quelli previsti per il titolare della carica, anche nei confronti del primo si pongono, non diversamente che nei confronti del titolare, quelle medesime esigenze di efficienza e trasparenza in vista delle quali, appunto, la richiamata normativa statale stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale». Né si vede come il diritto di elettorato passivo, in ragione della cui tutela la resistente vorrebbe giustificata la disposizione in esame, possa declinarsi in termini di diritto di soggetti, già eletti alle cariche di presidente od assessore provinciale e di sindaco od assessore comunale, a ricoprire contestualmente, su chiamata del consiglio regionale, anche la carica di suo consigliere supplente”.

 

 

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