venerdì, Marzo 29, 2024
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Nola, Tar accoglie ricorso genitori: si torna subito in classe

NOLA – Il Tar Campania ha accolto il ricorso contro l’ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza di otto genitori. Da domani, sabato 15 gennaio, gli alunni degli istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, potranno tornare in aula.

Questa la sentenza a firma del presidente Maria Abbruzzese

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

Il Presidente
ha pronunciato il presente  decreto sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da otto genitori contro il Comune di Nola,
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ED ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI URGENTI AI SENSI DELL’ART. 56 C.P.A.:
a) della ordinanza sindacale n. 02 del 10/01/2022, pubblicata in data 11/01/2022 nella parte in cui il Sindaco del Comune di Nola ordinava “la sospensione fino al 19 gennaio 2022 delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (…)”;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente se e per quanto lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., accessiva al ricorso depositato in data 13 gennaio 2022, ore 11,56;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola (depositato in data 13 gennaio 2022, ore 12,22);
Ritenuto che i provvedimenti giurisdizionali possono essere motivati anche con riferimento a precedenti conformi (ex artt. 74 e 88 c.p.a.);
Considerato che la fattispecie all’esame è stata diffusamente trattata con proprio precedente decreto n. 19/2022, e successivi conformi, alle cui motivazioni occorre riferirsi e peraltro ben noto all’Amministrazione resistente che lo richiama nello stesso provvedimento impugnato;
Ritenuto, in particolare, che il caso all’esame non presenti alcuna rilevante differenza rispetto a quello già trattato, essendo l’ordinanza sindacale impugnata motivata con riferimento: a) al rilevato aumento dei contagi nel territorio comunale (di cui dà conto anche la memoria di costituzione del Comune); b) alle difficoltà di tracciamento dei casi positivi in ragione di disservizi di carattere tecnico-informatico della ASL di riferimento; c) ad ulteriori difficoltà connesse alle numerose assenze anche del personale scolastico;
Considerato che tali emergenze non sono affatto idonee, singolarmente e/o globalmente considerate, a derogare alle disposizioni di legge attualmente vigenti (d.l. 7 gennaio 2022) e regolanti compiutamente il settore di intervento in costanza di emergenza pandemica, in particolare non potendo determinare la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici nel territorio di riferimento, che neppure risulta essere compreso nella fascia di rischio più alta (zona rossa);
Ritenuto di dover dunque accogliere l’istanza cautelare con conseguente sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata;

Per questi motivi:

Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata per quanto di interesse dei ricorrenti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli il giorno 14 gennaio 2022.

 

 

 

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