martedì, Dicembre 10, 2024
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Camposano, Tar accoglie ricorso minoranza: “Bilancio previsione illegittimo”

CAMPOSANO (nellolauro) – Il Comune di Camposano rischia lo scioglimento sul bilancio di previsione 2023. Il Tar Campania ha accolto il ricorso dei consiglieri comunali Carmela Rescigno, Rina Vacchiano, Felice Riva e Saveria Parente che si sono rivolti lo scorso mese di giugno al tribunale amministrativo della Campania per contestare l’intera procedura con la quale sono stati approvati il documento finanziario e il dup alla fine del mese di mazro del 2023. I rappresentanti della minoranza consiliare hanno contestato: violazione del regolamento sul funzionamento dello statuto e del consiglio comunale, vizio di legittimità, eccesso di potere, violazione del diritto di partecipazione e di informazione dei consiglieri. I giudici nella sentenza scrivono anche che la legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha “carattere eccezionale”.

“Questo perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. In questo senso, sussiste la legittimazione ad impugnare atti direttamente e concretamente lesivi del munus (ruolo) proprio del consigliere comunale. La legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano, ad esempio, ad erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; alla violazione dell’ordine del giorno; all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare. Nel merito il ricorso è fondato” si legge ancora nel documento.

“Il procedimento preventivo di informazione e di trasmissione della documentazione relativa all’approvazione dei documenti contabili non ha seguito le formalità ed i tempi previsti dalle norme statutarie e regolamentari comunali e non è conforme alle disposizioni delle leggi in materia”.  Nello specifico i giudici affrontano l’argomento: “L’articolo 16, comma 3, del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale precisa che: “Il presidente è tenuto a convocare la Conferenza per la programmazione dei lavori del consiglio, per la predisposizione dell’ordine del giorno e qualora sia richiesto da almeno due capigruppo”. L’articolo 54 dispone che: “Il presidente, sulla base del programma dei lavori, sentita la conferenza dei capigruppo stabilisce la data e l’ora della seduta e fissa l’ordine del giorno”. Le deliberazioni consiliari impugnate non sono mai transitate preventivamente per la conferenza”.

Altro sottolineatura del Tar è che “in ogni caso, è mancato il passaggio preliminare della competente commissione consiliare per il bilancio. Come, infatti, chiarito dall’art. 23 del regolamento: le commissioni, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie degli atti di competenza del consiglio comunale. Le commissioni esaminano le proposte di deliberazione al consiglio esprimendo un proprio parere sulla conclusione della discussione in commissione. In caso di parere positivo, l’oggetto sarà iscritto quanto prima all’odg del Consiglio comunale, se trattasi di proposta di deliberazione”.

“Le proposte di deliberazione impugnate difettano del parere positivo della commissione consiliare per il bilancio con la conseguenza che non avrebbero potuto essere ancora poste all’esame del consiglio. In questo caso, i consiglieri comunali hanno avuto meno di dieci giorni a disposizione – dal 23 al 29 marzo (6 giorni) – sia per esaminare la documentazione sia per presentare eventuali emendamenti. Ciò ha comportato una violazione procedurale che ha compromesso il diritto d’informazione dei consiglieri comunali, quindi ad essere tempestivamente e correttamente informati sugli argomenti da trattare in Consiglio comunale. Il rispetto dei termini delle procedure non è un adempimento formale ma è funzionale, e quindi incomprimibile, per assicurare il completo esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali. Ne deriva che il mancato rispetto delle procedure deputate a garantire il diritto di partecipazione e d’informazione dei consiglieri comunali comporta inevitabilmente l’illegittimità degli atti adottati in violazione delle norme regolamentari e legislative” aggiungono i giudici.

Per questi motivi il Tar (sezione prima) ha accolto il ricorso dei consiglieri Rescigno, Vacchiano, Riva e Parente annullando gli atti del Comune di Camposano e ha ordinato che “la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. Ora la palla passa al Prefetto di Napoli che nei prossimi giorni si esprimerà e potrebbe sciogliere il consiglio comunale. Da qui i Comune potrebbe chiedere una sospensiva e ricorrere al Consiglio di Stato. Una battaglia infinita quella tra minoranza e maggioranza guidata dal sindaco Francesco Barbato.

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