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Indennità di accompagnamento, la Cassazione: basta anche un solo atto quotidiano essenziale

ROMA (alads – amda) – Indennità di accompagnamento, la Cassazione: basta anche un solo atto quotidiano essenziale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 24402 del 3 agosto 2026, che riporta al centro il tema dell’autonomia concreta della persona e chiarisce un punto fondamentale: non serve essere totalmente incapaci di compiere gli atti della vita quotidiana per ottenere la prestazione. La vicenda riguarda un minore affetto da diabete che, a causa della giovane età, non era in grado di gestire autonomamente la terapia insulinica. Il Tribunale di Cosenza aveva respinto la domanda dei genitori, ritenendo insufficienti le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d’ufficio. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, annullando la decisione e rinviando la causa al Tribunale in diversa composizione. Secondo la Suprema Corte, anche l’impossibilità di compiere un solo atto quotidiano può essere sufficiente, quando quell’atto è essenziale per la tutela della salute, costantemente inerente alla persona e indispensabile per evitare conseguenze gravi. Nel caso del minore, i genitori avevano evidenziato che il bambino necessitava di assistenza continua per il monitoraggio della glicemia, l’uso degli apparecchi e la somministrazione dell’insulina: attività quotidiane e vitali, non paragonabili alle normali esigenze di un bambino sano della stessa età. La Cassazione ha inoltre chiarito che il giudice di merito, nel procedimento previsto dall’articolo 445-bis del codice di procedura civile, non può limitarsi a recepire passivamente la consulenza tecnica, ma deve confrontarsi con le contestazioni quando queste sono specifiche e rilevanti. In questo caso, le critiche riguardavano proprio l’interpretazione del requisito necessario per ottenere l’indennità: se la necessità di assistenza per una terapia quotidiana e indispensabile alla sopravvivenza potesse incidere sul riconoscimento della prestazione. La Corte richiama anche precedenti significativi, tra cui la sentenza numero 7032 del 2023 e la numero 20121 del 2026, ribadendo un orientamento ormai consolidato: l’autonomia va valutata in concreto, tenendo conto non solo delle capacità fisiche generali, ma anche della reale possibilità della persona di comprendere e gestire gli atti indispensabili alla propria sicurezza. La decisione non riconosce automaticamente l’indennità al minore, ma impone al Tribunale di Cosenza di rivalutare la vicenda alla luce dei principi indicati: verificare quanto la terapia incida sulla sua autonomia e se l’assistenza richiesta sia significativamente maggiore rispetto a quella normalmente necessaria per un bambino della stessa età.

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