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Licenziamento per inidoneità fisica: la Cassazione rafforza le tutele dei lavoratori disabili

ROMA (alads-amda) – Quando un lavoratore diventa inidoneo a svolgere le proprie mansioni per motivi di salute, il datore di lavoro può trovarsi di fronte alla difficile scelta del licenziamento. Ma non sempre questa strada è percorribile. Lo ha chiarito ancora una volta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24994 dell’11 settembre 2025, che mette al centro un principio fondamentale: la disabilità non può essere un motivo “automatico” di esclusione dal mondo del lavoro. Secondo i giudici, l’impresa non può limitarsi a dimostrare che il dipendente non è più idoneo e che non ci sono posti liberi compatibili con la sua condizione. È necessario fare un passo in più: valutare e, se possibile, adottare degli “accomodamenti ragionevoli”, cioè soluzioni organizzative che permettano al lavoratore di restare in azienda senza che questo comporti sacrifici eccessivi per la struttura. La Cassazione ribadisce così un concetto già emerso in precedenti sentenze: l’obbligo del datore di lavoro non si esaurisce nel cosiddetto repêchage, cioè nel tentativo di ricollocare il dipendente in altre mansioni, ma si estende alla ricerca di alternative concrete, anche personalizzate, che tengano conto delle condizioni di salute della persona e del contesto lavorativo specifico. Solo quando tali soluzioni risultano davvero impossibili o troppo onerose, il licenziamento può essere considerato legittimo. Il giudice, nel valutare questi casi, deve sempre bilanciare due esigenze: da un lato, il diritto del lavoratore a conservare il proprio impiego e a non subire discriminazioni; dall’altro, il diritto dell’impresa a ricevere una prestazione utile. Ma, avverte la Corte, la mancanza di volontà del datore di esplorare strade alternative può rendere il licenziamento illegittimo.

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